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IL GSE APRE IL PORTALE REDDITO ENERGETICO

IL 13/05/2025 ORE 12:00:00 IL GSE APRE IL PORTALE REDDITO ENERGETICO (R.E.N.)

Il nuovo contributo in conto capitale dove:

- SOGGETTO BENEFICIARIO, non paga nulla e potrà usufruire dell’impianto fotovoltaico installato sull’unità immobiliare di residenza del nucleo familiare per autoconsumare l’energia elettrica prodotta

- SOGGETTO REALIZZATORE, l’impresa installatrice, è pagato direttamente dal gse dopo la messa in esrecizio

Con dotazione di 200 Mln il Fondo R.E.N. è finalizzato ad agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio delle unità immobiliari di tipo residenziale a uso domestico.

Chi può accedere?

  • Un SOGGETTO BENEFICIARIO, persona fisica che, grazie al contributo economico che il GSE riconosce al realizzatore, potrà usufruire dell’impianto fotovoltaico installato sull’unità immobiliare di residenza del nucleo familiare per autoconsumare l’energia elettrica prodotta e, quindi, ottenere un risparmio sulla bolletta elettrica.

  • Un SOGGETTO REALIZZATORE l’impresa installatrice che, a seguito dell’ammissione al beneficio e dell’entrata in esercizio dell’impianto, potrà richiedere al GSE l’erogazione del contributo in conto capitale.

I requisiti richiesti:

Per il SOGGETTO BENEFICIARIO

  • ISEE (anno 2024) inferiore ai 15.000 euro o inferiore ai 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico

  • TITOLARE di un valido DIRITTO REALE (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su cui gli interventi vengano realizzati (coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali)

  • Il Soggetto o un'altra persona fisica appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE devono essere INTESTATARI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA delle utenze di consumo ASSERVITE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.

Per il SOGGETTO REALIZZATORE

  • deve essere una impresa abilitata all’installazione degli impianti fotovoltaici e in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori. Per la verifica dei suddetti requisiti farà fede quanto riportato nella visura camerale del Soggetto Realizzatore.

Per l’IMPIANTO

  • Entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso

  • Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore a 6 kW e non inferiore a 2 kW;

  • Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza in prelievo contrattualmente impegnata sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;

  • Non essere realizzati ai fini del rispetto della quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D.Lgs. 199/2021;

  • Essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;

  • Essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, come risultante dallo stato di famiglia al momento della

  • presentazione della richiesta, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Altri requisiti accessori richiesti

Il Soggetto Realizzatore si impegna a erogare per 10 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto i servizi di:

  • monitoraggio delle performance dell’impianto. Il Soggetto Realizzatore dovrà monitorare la produzione dell’impianto e dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile anche dal Soggetto Beneficiario.Per simulare la produzione attesa, il GSE mette a disposizione il Portale Autoconsumo

  • i servizi di manutenzione. l Soggetto Realizzatore si impegna a garantire un numero minimo di tre interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi dieci anni di vita dell’impianto al terzo, sesto e nono anno dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, oltre a garantire gli eventuali interventi di manutenzione a evento al fine di ripristinare, ove necessario, le condizioni di funzionamento.

  • stipula di una polizza «multi-rischi» a cura del Soggetto Realizzatore, una polizza multi-rischi che assicuri l’impianto fotovoltaico oggetto di agevolazione per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio e nella quale il beneficiario della polizza dovrà coincidere con il Soggetto Beneficiario del meccanismo REN. La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale. Il costo per la stipula della polizza, per tutta la durata minima indicata, è sostenuto dal Soggetto Realizzatore ed è rimborsabile nei limiti del massimale di costo complessivo di realizzazione dell’impianto ammissibile ad agevolazioni.

Qual è il contributo riconosciuto

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti fotovoltaici, secondo la formula “chiavi in mano” comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto. l contributo è erogato direttamente al Soggetto Realizzatore in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi aggiuntivi previsti, secondo la seguente tabella:

È possibile installare una potenza maggiore rispetto alla potenza dichiarata in fase di richiesta di accesso al beneficio, fatto salvo il rispetto del limite massimo di potenza incentivabile rappresentato dal minimo tra 6 kW e la potenza in prelievo contrattualmente impegnata.

Il superamento di tali limiti di potenza comporterà la perdita del diritto di accesso al contributo in conto capitale previsto dalla

presente misura.

La potenza eccedente a quella prenotata sarà coperta dal contributo in conto capitale fino alla soglia massima di tolleranza pari a 200 W, in caso di superamento della soglia il contributo in conto capitale sarà determinato sul valore della potenza prenotata

I costi per l’installazione di sistemi di accumulo e di colonnine di ricarica elettrica non sono ammissibili ma è possibile

acquistarli e installarli con spese a proprio carico.

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